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Assegno divorzile e perdita del lavoro: è dovuto se…

L’ex coniuge, titolare di beni immobili, è comunque tenuto alla corresponsione dell’assegno divorzile anche in caso di perdita di lavoro

Con sentenza n. 10099/2016, la Suprema Corte ha statuito che “… pur prescindendo sì dalla circostanza, non provata, che il marito si sia reso impossidente in vista del futuro divorzio, è certo che i suoi possedimenti, riportati nelle denuncie dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla moglie, necessitino di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento; la Corte di merito presume che da alcuni di essi egli tragga rendite locatizie (o comunque ne potrebbe trarre) che gli consentano un adeguato sostentamento…”.

Atteso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel corso del giudizio, determina il diritto dei medesimi di chiedere al Giudice provvedimenti che adeguino il quantum del contributo, la Cassazione, con tale pronuncia, ha stabilito che la cessazione dall’attività lavorativa (volontaria o non) non determina la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno divorzile se il coniuge tenutovi risulta essere proprietario di beni immobili.

Ciò in considerazione di due circostanze: in primo luogo, perchè la titolarità degli immobili, risultanti sia dalla denuncia dei redditi sia dalla documentazione catastale, fanno presumere una determinata e adeguata capacità reddituale anche ai soli fini del mantenimento degli stessi. In seconda analisi, merita di essere considerato anche il vantaggio economico, reale o potenziale, che il proprietario degli immobili può conseguire grazie alla locazione degli stessi tale da consentirgli un adeguato sostentamento.

Queste le ragioni che hanno condotto la Corte a rigettare il ricorso proposto dal coniuge avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che lo vedeva soccombente, che a sua volta confermava la sentenza di 1°, ritenendo che le proprie mutate condizioni economiche, a causa della cessazione dell’attività lavorativa, potessero sottrarlo dall’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile dovuto alla moglie.

             Avv. Serena Reposo

diritto di famiglia: sentenza cassazione

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Avv. Serena Reposo

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