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Il principio del contraddittorio deve essere rispettato anche negli “accertamenti a tavolino” (CTR Lombardia, 27.02.2017)

Accertamenti a tavolino e contraddittorio

Anche per i c.d. accertamenti a tavolino si rende necessario, per l’Amministrazione Finanziaria, rispettare il principio del contraddittorio.

Risulta, infatti, nuovamente in controtendenza rispetto alla pronuncia della S.U. del 9 dicembre, la n. 24823/2015, la sentenza della CTR Lombardia, del 27 Febbraio 2017.

Detta sentenza, come si evince in motivazione, si esprime a favore dell’estensione delle garanzie del contraddittorio anche nel caso di accertamenti a tavolino.

Diversamente, l’Ufficio, ritiene che le garanzie procedurali di cui all’art. 12 della L.212/2000 operano esclusivamente nel procedimento di accertamento in senso stretto con accessi, ispezioni e verifiche.

La CTR, invece, ha ribadito che “il principio del contraddittorio è posto a garanzia e tutela del contribuente ed è da ritenersi elemento essenziale e imprescindibile ai fini della regolarità della condotta dell’Amministrazione, come sancito in numerose pronunce della Cassazione”.

In tal senso la CTR cita alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la n. 26635 del 2009, n.18906 dei 2011 e n. 14026 del 2012, oltre alla recente giurisprudenza comunitaria.

Precisa, la CTR che “il principio dei necessario contraddittorio endoprocedimentale rileva infatti non soltanto nel caso di contestazione di fattispecie elusive a carico dei contribuenti, ma anche nei caso dei cosiddetti accertamenti a tavolino“.

Su tale ultimo punto la Commissione non condivide le conclusioni cui sono giunte le S.U. n. 24823 del 2015.

Detta pronuncia, limita l’operatività del suddetto principio unicamente ai tributi armonizzati escludendone la portata con riguardo agli accertamenti a tavolino.

Inoltre, la CTR corrobora la propria decisione richiamando l’attenzione anche sulla circolare 16/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Essa raccomanda di attivare comunque il contraddittorio preventivo prima di formulare la pretesa impositiva tramite l’emissione dell’avviso di accertamento.

Dunque, laddove l’amministrazione finanziaria intenda contestare eventuali elusioni o evasioni di imposta, anche se la verifica si è svolta in ufficio, è sempre tenuta a richiedere chiarimenti al contribuente e a osservare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l’avviso, a pena di nullità dell’atto impositivo.

Ctr Lombardia 2-27-2017

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Avv. Serena Reposo

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