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Consenso informato e risarcimento danno (Trib. Caltanisetta 21.11.2016)

Il consenso è “informato” se il paziente è informato sui rischi connessi a cure ed interventi

In assenza di “consenso informato” spetta il risarcimento danno.

Sul sempre attuale tema “consenso informato”, interessante è la recente pronuncia del Tribunale di Caltanisetta del 21.11.2016.

Sulla scorta di tale pronuncia, l’informazione resa al paziente deve:

  1. “essere adeguata al grado culturale e alle conoscenze del paziente;
  2. concernere lo scopo e la natura dell’intervento;
  3. concernere le sue conseguenze e i suoi rischi“.

L’informativa che il medico deve fornire al paziente, infatti, rappresenta uno dei tipici “obblighi di protezione” che caratterizzano i profili di responsabilità dell’attività medico­chirurgica

Il professionista deve informare correttamente il paziente circa i vantaggi ed i rischi che la scelta della metodologia d’azione comporta.

Ciò in ragione del fatto che essa è potenzialmente idonea ad arrecare un danno all’integrità psico­fisica del paziente.

Il sanitario potrà intervenire sul paziente solo dopo averlo adeguatamente informato ed avere acquisito il suo pieno consenso su quelli che sono i costi/benefici dell’intervento terapeutico e/o chirurgico.

Proprio nell’aggettivo “informato” si chiarisce la natura e la portata dell’obbligo in capo al medico.

Pertanto, l’informativa deve essere accessibile ed effettivamente compresa dal paziente attraverso un linguaggio chiaro e piano.

Essa, in ogni caso, deve essere adeguata al livello intellettivo e culturale del malato.

Deve concernere lo scopo e la natura dell’intervento nonchè le sue conseguenze ed i rischi.

Il consenso deve essere raccolto, dal medico, per iscritto tramite la sottoscrizione di un modulo dove devono essere specificate tutte le possibili conseguenze.

Infatti, non può ritenersi sufficiente, ai fini del consenso informato, la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico.

Se il foglio è lacunoso, anche in presenza di «una delle complicanze più frequenti» in seguito a una determinata operazione, resta il diritto dell’ammalato a ottenere il risarcimento del danno.

Proprio sulla scorta della rilevanza del “momento informativo”, si ritiene che essa rientri tra le violazioni idonee a fondare una pretesa risarcitoria.

Se il paziente non ha chiare le conseguenze e i rischi dell’intervento chirurgico, il medico paga i danni.

Ciò anche se l’operazione ha avuto buon esito ed è stata risolutiva.

Infatti “ai fini della configurazione di responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia eseguito correttamente o meno”.

 

trib. Caltanisetta 21.11.2016

Informazioni sull’autore

Avv. Serena Reposo

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